STATUTO 
        ART.   1 
            COSTITUZIONE – SEDE –   DURATA 
          1.1     
          E’ costituita con sede in Vetralla   (VT), attualmente in via Cassia, 88 – Palazzo Pieri Piatti,  l'associazione   denominata DIVA CASSIA O.n.l.u.s.. Potrà istituire o chiudere   sedi secondarie o sezioni anche in altre parti d’Italia, mediante delibera del   Consiglio Direttivo.  
          1.2   
          L’Associazione nella denominazione ed   in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, prevede   espressamente l’uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità   sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. E’ costituita ai sensi degli articoli 36/37/38   e seguenti del C.C. ed è “ente non commerciale di tipo associativo e di   promozione sociale” ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4/12/97.  
          1.3   
          L'Associazione ha durata illimitata ed è retta dalle norme contenute nello   Statuto e nel Regolamento. E' un organismo patrimonialmente autonomo quale   nucleo spontaneo di vita associativa e gode delle facilitazioni previste dalla   legge per tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi   istituzionali. 
          1.4     
        Il regolamento, che sarà deliberato   dall'Assemblea, disciplina, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti   relativi all'organizzazione dell'attività. 
        ART.   2 
            SCOPI 
          2.1   
          L’Associazione, apartitica ed   aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue in via esclusiva finalità di   solidarietà sociale nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del   patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici,   ambientali, artistici, storici e archivistici, librari, musicali, demo-etno   antropologici e geologici) di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089,  (ivi   comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della   Repubblica 30 settembre 1963 n. 1049), e del D.Lgs.42/2004, e della tutela e   valorizzazione della natura e dell’ambiente, nonché dell’istruzione, della   formazione e della promozione della cultura e dell’arte in generale.  
          2.2  
          L’Associazione persegue i propri scopi in collaborazione   con le autorità pubbliche e amministrative preposte e, ove necessario, con le   strutture della Protezione Civile avvalendosi in modo determinante e prevalente   delle attività personali e volontarie  dei Soci. 
          2.3    
          Quanto   indicato nel precedente comma e nel successivo articolo sarà attuato nei limiti   e nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 460 del 4   dicembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni. 
         
        ART.   3 
  ATTIVITÀ 
  Per la   realizzazione dei suoi scopi, l’Associazione si propone   di: 
           
          a)             
          sensibilizzare l’opinione pubblica   italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del   patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali; 
          b)             
          stimolare l’applicazione delle leggi vigenti, promuovere l’emanazione dei   norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed   accrescere il patrimonio dei Beni Culturali e   Ambientali; 
          c)             
          collaborare con tutte le associazioni,   enti preposti pubblici e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e   all’estero; 
          d)             
          promuovere gli scopi e l’attività   statutaria anche all’estero, previ accordi con i governi interessati e nel   rispetto della normativa di riferimento; 
          e)             
          assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali,   monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso   la loro gestione e/o acquisto da parte dell’Associazione; 
          f)   
          gestire e promuovere attività culturali, esposizioni, mostre, convegni,   iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga   partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione   del patrimonio culturale, come previsto dall’art.10 - 1°comma, lettera b) del   D.L. 460/97; 
          g)             
          partecipare attivamente, nell’ambito   delle strutture pubbliche e di protezione civile, alle iniziative promosse per   l’accertamento, l’individuazione e la salvaguardia del patrimonio ambientale e   culturale; 
          h)             
          favorire, promuovere e organizzare   attività di formazione culturale e professionale anche nel mondo della scuola,   corsi di aggiornamento e iniziative di turismo sociale nel campo dei Beni   Culturali e Ambientali anche in collaborazione con le altre organizzazioni ed   enti pubblici o privati; 
          i)    
          favorire e promuovere la   conoscenza delle tradizioni culturali e artigianali del territorio nel quale   opera l'associazione attraverso la promozione, l'organizzazione e la gestione di   eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, conferenze; 
          j)    
          favorire e promuovere la redazione, la pubblicazione, l’edizione e la   diffusione, anche tramite e per conto terzi, di riviste e notiziari, di guide e   monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici,   prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di   rilievi e quant’altro riguardante i Beni Culturali e   Ambientali; 
          l)             
          promuovere attività di   sensibilizzazione per la fruizione dei Beni Culturali e Ambientali oggetto   dell’attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni,   conferenze, manifestazioni. 
          m)  
          promuovere qualsiasi altra   attività complementare o affine a quelle innanzi specificate, purché attinenti   con le iniziative tipiche delle ONLUS come previsto dal decreto legislativo n.   460 del 4/12/97. 
        ART. 4 
          I   SOCI 
          4.1     
          Fanno parte dell’Associazione, in   qualità di Soci, tutte le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di   adesione sia accolta dall'Assemblea. Con la sottoscrizione della domanda di   adesione l'aspirante socio si obbliga a rispettare senza riserve lo Statuto ed   il Regolamento della Associazione e ad impegnarsi per l’attuazione dei programmi   statutari.  
          4.2     
          I Soci si dividono in quattro categorie:   Fondatori, Ordinari, Onorari e Temporanei. La distinzione tra le diverse   categorie sarà stabilita nel regolamento. 
           
          ART.   5 
          DIRITTI E DOVERI DEI   SOCI 
          5.1    I Soci hanno il diritto di: 
        
        
            
              - partecipare alle Assemblee;
 
              - partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Associazione
 
              - ricevere copia dello Statuto e del Regolamento;
 
              - ricevere la pubblicazione ufficiale dell'Associazione
 
              - di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività   prestata, ai sensi di legg
 
               
               
             
         
        5.2     I Soci hanno il dovere   di: 
  a)            
  rispettare Statuto e il Regolamento   dell’Associazione e contribuire alla realizzazione degli scopi   sociali; 
          b) 
          svolgere la propria attività in modo personale senza   fini di lucro 
        ART.   6 
  ORGANI   DELL’ASSOCIAZIONE 
  6.1     
  Sono organi   dell’Associazione: 
  -  l’Assemblea dei Soci; 
        
        
            
              - il Presidente;
 
              - il Consiglio Direttivo. 
 
             
         
        Gli ultimi due organi sono costituiti di sole   donne. 
        ART.   7 
          ASSEMBLEA DEI SOCI 
          7.1   
          L’Assemblea è costituita da tutti i Soci validamente iscritti   all’Associazione in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui   confronti non sia intervenuto provvedimento di decadenza, di sospensione o   espulsione.  
          7.2  
          L'Assemblea può essere ordinaria o   straordinaria ed è convocata dal Presidente  
        ART.   8 
          IL PRESIDENTE 
          8.1     
          Il   Presidente è eletto dall'Assemblea e svolge i seguenti compiti: 
          a)   
          compie tutti gli atti giuridici che impegnano   l'organizzazione; 
          b)   
          presiede l'Assemblea e cura l'ordinato   svolgimento dei lavori; 
          c)         
è responsabile, nei limiti del   proprio mandato, nei confronti della Assemblea e dei terzi della conduzione e   delle attività svolte dalla Associazione; 
        8.2     
  In caso di Sua assenza o   impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal membro più anziano del   Comitato Esecutivo. Per anzianità si intende il periodo, continuativo, di   iscrizione alla Associazione. 
        ART.   9 
          RISORSE ECONOMICHE 
          9.1  
          Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle attività mobiliari ed   immobiliari risultanti dai bilanci e dagli inventari. 
          9.2     
          Il   fondo comune dell’Associazione è costituito da: 
          a.  le quote   associative; 
          b.          
          lasciti, donazioni, contributi di Soci,   di privati, sovvenzioni dello Stato di Enti e di Istituzioni pubbliche e/o   private finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività   sociali; 
          c.          
          rimborsi derivanti da   convenzioni; 
          d.   
          introiti realizzati nello svolgimento della sua   attività; 
          e.  
          altri eventuali proventi 
          9.3     
          I   fondi sono depositati presso l'Istituto bancario individuato dal   Presidente. 
        ART.   10 
          SCIOGLIMENTO E   LIQUIDAZIONE 
          10.1   
          In caso di scioglimento   dell’Associazione l’Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori   determinandone i poteri. 
          10.2   
          Gli utili e gli avanzi di   gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle   attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. 
          10.3   
          E’   fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di   gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a   meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano   effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale   (O.n.l.u.s.) che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed   unitaria struttura.  
          10.4   
          In caso di scioglimento   dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale dovrà essere   devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di   pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190,   della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla   legge. 
        ART.   11 
          REGOLAMENTO   INTERNO 
          Particolari norme di funzionamento e di esecuzione   del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento redatto dal   Presidente e approvato dall'Assemblea dei soci.       
        ART. 12 
        DISPOSIZIONI FINALI 
      Per quanto non e' previsto dal presente statuto,   si fa riferimento alle leggi (e ai regolamenti) vigenti, ed ai principi generali   dell'ordinamento giuridico.  |