Davide Ghaleb Editore


CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, sociali e pedagogiche DIKE - C.F. 80029030568, nella persona del Direttore Prof. Carlo Sotis, domiciliato per la carica che riveste presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, via Santa Maria in Gradi, 4, di seguito denominato ha stipulato, fino a data di scadenza, la convenzione di tirocinio di formazione e orientamento con la casa editrice DAVIDE GHALEB con sede in VETRALLA (VT)cap. 01019, via Roma, 41 codice fiscale .G.H.L. D.V.D.5.7.925.H.50IF. (registro imprese 01378.910.5.64.
Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti pubblici ed aziende private a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.
Il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati.
I due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

Art. 1 – Ambito applicativo
La presente convenzione quadro regola i rapporti tra il "Dipartimento" ed il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di studenti compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica, ed equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livello. Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
La presente convenzione potrà altresì essere utilizzata da qualsiasi struttura dell'Ateneo (Dipartimenti, Centri etc) per attivare i tirocini di cui al comma precedente presso il medesimo "soggetto ospitante",

Art. 2 – Oggetto tirocinio
I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3 – Natura giuridica del tirocinio e progetto formativo
I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor del "Dipartimento". Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante"; il nominativo del tutor del "Dipartimento", obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante"; le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142 e 11 del Decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138.

Art. 4 – Limite di accoglienza tirocinanti
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 e del suo regolamento attuativo, DM 25 marzo 1998 n 142, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti nei limiti di seguito indicati:
1 - ???aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
2 -??? con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
3 - ???con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.

Art. 5 – Sicurezza
Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza

Art. 6 – Obblighi dei tirocinanti
Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7 – Assicurazioni a carico dell'Università
Il "Dipartimento" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al "Dipartimento".

Art. 8 - Comunicazioni obbligatorie
Il "Dipartimento" nel caso di promozione di tirocini formativi e di orientamento curriculari,non ha l'obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, secondo le direttive emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007.

Art. 9 – Dati personali
Le parti acconsentono che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e il "Dipartimento". Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.Igs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Art. 10 – Durata
La presente Convenzione ha la durata di un anno dalla data della firma e potrà essere rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro i tre mesi precedenti la scadenza annuale,

Art. 11 – Risoluzione anticipata della Convenzione
Qualora il "Dipartimento" accerti delle irregolarità nello svolgimento del tirocinio riconducibili ad attività del "soggetto ospitante", la presente convezione si risolve di diritto con effetto dalla data della dichiarazione espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin d'origine che verrà assolta dalla struttura ospitante". Autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Viterbo
Viterbo, li 04- 02.2026